Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and inadmissible alternative evidence reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's sentencing logic, but the court found the first ground of appeal constituted an impermissible alternative reconstruction of evidence regarding subjective intent, which cannot be reviewed at the cassation level. Furthermore, the second ground was rejected for lacking the required specificity, as it did not adequately challenge the appellate court's reasoning on sentencing reduction. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to meet the strict admissibility criteria for cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds consist of an alternative reconstruction of evidence regarding subjective intent, which is not appreciable at the legittimità level, or if the grounds lack specificity by failing to attack the logical reasoning of the appellate court on sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 12/01/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le doglianze mosse dal ricorrente nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie sull'esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), e quelle svolte nel secondo motivo sono prive del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non attaccano il lungo ed argomentato percorso logico con cui il giudice d'appello ha ritenuto non poter essere ulteriormente ridotta la pena rispetto a quella inflitta dal giudice di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così déciso il 11 maggio 2023. Il consigliere estensore Il presicknte Carmine Russo Domeniefo Fiord lisi D E P IN CANC.