Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding special mitigation and non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment concerning the absence of special mitigation under Article 4 of Law No. 110/1975, the lack of non-punishability due to minor circumstances under Article 131-bis of the Penal Code, and the specific sentence imposed. The court rejected these grounds because they failed to meet the legal requirement of specificity, as the appeal did not logically address the reasoning path used by the lower court to reach its conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; generic or abstract grounds that do not logically confront the lower court's reasoning regarding specific legal issues, such as the application of special mitigation or non-punishability, render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVERINO SAVERIO nato a TERMINI IMERESE il 21/09/1989 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con il percorso logico attraverso cui la sentenza impugnata è pervenuta al giudizio sulla inesistenza dell'attenuante speciale del comma 3 dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (primo motivo), sulla inesistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo), e sulla pena inflitta in concreto (secondo motivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.