Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding procedural logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Oussama Chaibi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a decision regarding the timeliness of two specific conduct actions, but the court found his arguments lacked the necessary specificity to engage with the procedural logic used by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to address the logical path taken to determine the temporal distance of the acts, rendering it inadmissible under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be specific; generic arguments failing to confront the procedural logic used by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUSSAMA CHAIBI nato il 30/09/1994 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con il percorso logico attraverso cui la ordinanza impugnata è pervenuta al giudizio di estemporaneità delle due condotte, che è elemento idoneo a neutralizzare (Sez.
U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) la distanza temporale (peraltro, non così esigua da rendere di per sé illogica la decisione di rigetto della continuazione) su cui, invece, è costruito il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.