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Ordinanza — n. 27516/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding procedural logic of prior inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27516/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the preliminary inadmissibility decision based on the original arguments. The court rejected this because the appeal lacked the specific procedural logic required to challenge the prior ruling's timing and nature of violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and precise; generic arguments that do not confront the specific procedural logic of the lower court's decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement procedural logic Court of Cassation preliminary inadmissibility infrazioni uniche e continuate criminalità persistente continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRECA ARTURO nato a VASTO il 02/08/1971 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Leone Di Giannantonio, che chiede sia rivalutata la delibazione preliminare di inammissibilità del ricorso argomentando nuovamente sui motivi dello stesso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non si confronta con l'articolato percorso logico attraverso cui la ordinanza impugnata è pervenuta al giudizio di estemporaneità delle due condotte, che è elemento idoneo a neutralizzare (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) la vicinanza temporale e la medesimezza dell'indole delle due violazioni su cui, invece, è costruito il ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2