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Ordinanza — n. 27514/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to missing statutory sentencing threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal regarding the revocation of a suspended sentence inadmissible. The appellant argued for sentence revocation, but the court found the statutory requirement under Article 168 of the Penal Code was not met because the new sentence did not exceed the cumulative limit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.; The revocation of a suspended sentence requires the new sentence, when cumulated with the previous one, to exceed the limits set by Article 163, a threshold not met in this instance.

Parole chiave

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suspended sentence revocation cumulative sentencing limits Article 168 Penal Code inadmissible appeal procedural threshold revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione, sez. 2, 2 ottobre 2019, n. 47137
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITTOLO RICCARDO nato a NAPOLI il 27/09/1972 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con il dato normativo dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., che chiede come presupposto della revoca che il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163; nel caso in esame, tale presupposto è integrato dalla condanna per art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, divenuta definitiva, per effetto dei principi sul giudicato progressivo, già in occasione della pronuncia di questa Corte, sez. 2, del 2 ottobre 2019, n. 47137, e quindi entro il quinquennio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 202