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Ordinanza — n. 27512/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the revocation of his alternative measure, but the court found his claims were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the trial judge. The court ruled that the appellant's conduct was unambiguously intended to smuggle a phone into prison, a grave offense justifying the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds revocation of alternative measure smuggling contraband procedural costs revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO SCHIAVO DOMENICO MARIA nato a ROMA il 15/05/1981 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 2 della ordinanza impugnata, dove si spiega che la condotta tenuta dal condannato è univocamente interpretabile come finalizzata ad introdurre un telefono in carcere in modo clandestino, comportamento talmente grave che giustifica la revoca della misura alternativa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.