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Ordinanza — n. 27510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are merely re-evaluative facts lacking logical inconsistency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was flawed because it failed to indicate a manifest illogicality in its reasoning regarding encrypted messages sent to a criminal clan. The court rejected this, ruling that the appeal grounds were merely re-evaluative of facts rather than demonstrating a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they merely re-evaluate facts without indicating a manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Manifest Illogicality Re-evaluative Facts Cassazione Ordinanza minaccia contro le autorità comunicazione degli elementi a carico istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente rivalutativi del fatto (la circostanza che la corrispondenza che il detenuto intendeva inoltrare veicolasse o meno al clan di appartenenza, attraverso la madre - di cui la ordinanza impugnata ricorda che vive a Siracusa, stesso luogo di operatività del clan - messaggi criptici, contenenti, nella forma del mero auspicio di morte naturale, la esortazione ad organizzare atti criminali diretti a provocare la morte di operatori di polizia penitenziaria) senza indicare elementi di manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023