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Ordinanza — n. 27509/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for merely revaluing facts without showing manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was flawed because it did not address whether the correspondence contained encrypted messages. The court rejected this, ruling that the appeal merely revalued facts without demonstrating a manifest illogicality in the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if it merely revalues facts without indicating elements of manifest illogicality in the lower court's motivation.

Parole chiave

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appeal in interest of law manifest illogicality revaluation of facts inadmissibility procedural costs Cassazione legittimità diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANDIMARTE GIUSEPPE nato a GIOIA TAURO il 21/05/1971 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente rivalutativi del fatto (la circostanza che la corrispondenza che il detenuto intendeva inoltrare veicolasse o meno messaggi criptici) senza indicare elementi di manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.