Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding minor circumstances of the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi La Licata's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required for cassation review. The appellant argued against the lower court's assessment of the minor nature of his hiding among parked cars and the absence of aggravating circumstances. The court rejected these arguments because the appeal failed to address the specific points raised by the appellate court, rendering the grounds generic and insufficient for a merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for appeal are not specific and do not address the specific points of law or fact raised by the lower court decision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA LICATA LUIGI nato a MAZZARINO il 09/08/1976 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Lette le conclusioni dell'avv. Enrico Bennici, che insiste nell'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (in quanto, con riferimento al primo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza secondo cui le circostanze del porto, ed in particolare l'essere stato sorpreso mentre si nascondeva tra le auto in sosta, depongono per la non particolare tenuità dello stesso; con riferimento al secondo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza della mancanza di circostanze del fatto idonee al riconoscimento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2