Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds in criminal appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alfonso Falea inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify the carrying of weapons or properly assessed the threat level of the offense. The court rejected these arguments because the appeal did not specifically address the points raised in the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if it lacks the requisite specificity of grounds, failing to address the arguments already decided by the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (in quanto, con riferimento al primo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui la giustificazione del porto non è riscontrata da nessun elemento a sostegno e non è in connessione con attività lavorative dell'imputato; con riferimento al secondo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui il porto in un contesto di minaccia ed aggressione rende non particolarmente tenue l'offesa all'interesse tutelato dal diritto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023