Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27507/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alfonso Falea inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to justify the carrying of weapons or properly assessed the threat level of the offense. The court rejected these arguments because the appeal did not specifically address the points raised in the second-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal in the interest of law is inadmissible if it lacks the requisite specificity of grounds, failing to address the arguments already decided by the court below.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of specific grounds interest of law appeal procedural inadmissibility specificity requirement porto abusivo di armi minaccia non comprovata infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (in quanto, con riferimento al primo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui la giustificazione del porto non è riscontrata da nessun elemento a sostegno e non è in connessione con attività lavorative dell'imputato; con riferimento al secondo motivo, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui il porto in un contesto di minaccia ed aggressione rende non particolarmente tenue l'offesa all'interesse tutelato dal diritto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023