Appeal dismissed for inadmissibility; mere residence indication fails to meet domicile declaration requirements under Art. 677 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his residence address satisfied the legal requirement for domicile declaration, but the court found this insufficient based on established precedent. The court ruled that a clear expression of intent to receive communications is mandatory, which a simple residence indication does not provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The mere indication of residence is insufficient to satisfy the declaration of domicile requirement; the address must clearly express the intent to receive communications and notifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA CORRADO nato a CUNEO il 08/05/1969 avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ha ritenuto insufficiente la mera indicazione della residenza per soddisfare l'onere di dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 25123 del 09/06/2010, Porzio, Rv. 247952:
La dichiarazione di domicilio richiesta, in alternativa all'elezione di domicilio, a pena d'inammissibilità della domanda del condannato, non detenuto, di una misura alternativa alla detenzione deve esprimere con chiarezza, sia pur senza necessità di particolari formule, la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione; conforme Sez. 5, Sentenza n. 41178 del 10/07/2014, Barruffo, Rv. 261032);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2