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Ordinanza — n. 27505/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding notification of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued the lower court mischaracterized a remission request as an appeal, the court found this distinction insufficient to challenge the substantive content of the contested order. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal merit and was therefore rejected without merit.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are devoid of legal reasons and do not constitute a legitimate challenge to the legal provisions applied.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Cassation procedure legal grounds requirement notification of judgment procedural costs fine oltraggio alla corte procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONOVALOV MANUELA nato a UDINE il 14/08/1970 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto, pur se è vero ciò che deduce la ricorrente, ovvero che la Corte di appello, nella decisione citata nel provvedimento impugnato, non si era pronunciata sull'appello della imputata ma sulla istanza di remissione in termini a proporla, però è anche vero che ciò non è sufficiente a disarticolare il contenuto del provvedimento impugnato, perché comunque né nell'istanza originaria di incidente di esecuzione, né nel ricorso, la ricorrente prende posizione sulla circostanza che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado sia stato ritualmente notificato a suo tempo al difensore di fiducia domiciliatario;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2