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Ordinanza — n. 27503/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming Art 666 applies, ruling Art 677 is the exclusive special rule for non-detained prisoners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27503/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that Article 666 of the Code of Criminal Procedure governed their request for alternative measures, but the court found this incorrect. The court ruled that Article 677, paragraph 2-bis, is a special provision exclusively applicable to non-detained prisoners, rendering the appellant's reliance on the general article legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 677, comma 2-bis, primo periodo, c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: The special provision of Article 677, paragraph 2-bis, first paragraph, exclusively governs the domicile declaration obligation for non-detained prisoners, excluding the application of the general rules of Article 666.

Parole chiave

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special provision priority non-detained prisoners domicile declaration alternative measures procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure magistratura di sorveglianza procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 677, comma 2-bis, primo periodo, c.p.p.
Art. 666 c.p.p.
art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKHELIDZE MERAB nato il 28/02/1960 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto il dato normativo, in particolare con l'art. 677, comma 2-bis, primo periodo, secondo cui "il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza", norma speciale rispetto a quella dell'art. 666 cod. proc. pen. invocata dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.