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Ordinanza — n. 27502/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal supervision measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant failed to address specific grounds raised in the lower court's order concerning criminal supervision, weapon possession, and drug quantities. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal in a jurisdictional proceeding is inadmissible if it fails to take a position on the specific arguments raised in the contested order, as it lacks the requisite specificity of grounds.

Parole chiave

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jurisdictional appeal lack of specificity criminal supervision procedural admissibility Italian Supreme Court supervision measures drug possession pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKALLI ALBAN nato il 06/12/1988 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Visto il deposito della memoria dell'avv. Andrea Callaioli per conto del ricorrente; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sull'argomento speso nell'ordinanza impugnata dell'inserimento criminale dell'interessato, del possesso di armi e proiettili, e di quantitativi consistenti di cocaina, e della necessità di una osservazione più prolungata prima che lo stesso possa essere ammesso ad una misura più ampia;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.