Cassation court dismisses appeal regarding mandatory revocation of probation, ruling it differs from discretionary revocation cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the principle of legality required judicial review for all probation revocations, but the court distinguished between discretionary revocation under Article 168, paragraph 4, and mandatory revocation under Article 168, paragraphs 1 and 2. The court held that mandatory revocation applies regardless of whether the grounds were evident in the original trial records, citing established precedent that limits the principle of legality to discretionary scenarios.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen.; Art. 168, comma 4, cod. pen.: The principle of legality applies only to discretionary revocation of probation; mandatory revocation requires execution without judicial review of the original records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILLE' ANTONIO nato a MESSINA il 14/11/1979 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha ritenuto che il principio di diritto su cui lo stesso è fondato sia applicabile soltanto nei casi di revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 4, cod. pen., e non nei casi, quale quello in esame, di revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1 e 2, cod. pen. (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381; nonché Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053: Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio