Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances and offender personality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds lacked the required specificity under Italian law. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, contending that the lower court's decision relied on the gravity of repeated violations and the offender's personal history. The court rejected this, ruling that the appeal failed to address the specific reasoning used by the appellate court regarding the offender's personality and the consequences of repeated offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, as it must take a position on the arguments actually spent in the judgment below rather than merely repeating general complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIOLA MAURIZIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza, secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dal giudizio di gravità della condotta, che è conseguenza della reiterazione delle violazioni, e dal giudizio sulla personalità dell'imputato, derivante dalle numerose condanne da cui lo stesso è gravato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.