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Ordinanza — n. 27498/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints on fact evaluation and rejects prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the first two grounds were merely complaints regarding the evaluation of facts rather than legal errors. Furthermore, the prescription defense was rejected because the suspension of the limitation period due to the collective absence of the defense attorney did not constitute a legitimate impediment to appear in court.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1; Art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.: Appeals based solely on complaints about the evaluation of facts are inadmissible, and a defense attorney's adherence to a collective absence from court proceedings does not constitute a legitimate impediment suspending the limitation period.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints fact evaluation prescription period legitimate impediment collective absence procedural costs porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNCHEA FLORIN MARIUS nato il 06/06/1988 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Lette le conclusioni scritte dell'avv. Enrico Bennici, che chiede l'accoglimento del ricorso, in subordine la dichiarazione di estinzione per prescrizione; Ritenuto che i primi due motivi proposti in ricorso (sulla circostanza che il machete sia o meno uno strumento destinato necessariamente all'offesa; sulla circostanza che l'imputato abbia fornito o meno la prova del giustificato possesso degli oggetti che gli sono stati trovati) siano costituiti da mere doglianze in punto di valutazione del fatto;

Ritenuto che il terzo motivo, sulla prescrizione del reato, sia manifestamente infondato, in quanto i reati sono stati commessi il 9 febbraio 2017, la sentenza di appello è stata emessa il 14 aprile 2022, ma tra il 17 settembre 2021 ed il 14 aprile 2022 il decorso della prescrizione era stato sospeso dalla Corte d'appello con ordinanza disposta ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., per rinvio dell'udienza d'appello chiesta dal difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'organismo di categoria; Ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, talchè in tal caso la sospensione del termine di prescrizione si applica per tutta la durata del rinvio (Sez. 3, Sentenza n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 mag