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Ordinanza — n. 27497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments on criminal recidivism capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a finding of greater criminal capacity to justify recidivism, but the court noted these claims were already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds, merely repeating previous unsuccessful criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its motives are merely reproductive of censure already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive appeal criminal recidivism judicial economy inadmissible appeal procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZIO ALESSANDRO nato a BARLETTA il 08/10/1998 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in punto di valutazione della esistenza della maggior capacità criminale in cui si sostanzia il giudizio di recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.