Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of contradictory proceedings vices under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision violated the principle of contradictory proceedings by failing to properly evaluate mitigating circumstances. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that such alleged vices do not emerge from the contested judgment and contradict Supreme Court precedents regarding the compatibility of special mitigation and particular lightness of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal grounds; claims of procedural vices not evident in the contested decision or contrary to consolidated case law are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAO ANTONINO nato a PALERMO il 20/12/1964 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Francesco Paolo Maurigi, che insiste perché sia rivalutata la delibazione preliminare di inammissibilità del ricorso argomentando nuovamente sui motivi dello stesso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché affermano la esistenza di vizi di contraddittorietà che non emergono dal provvedimento impugnato, e sono in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sulla compatibilità tra la decisione di riconoscere l'attenuante speciale del comma 3 dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, e la decisione di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017, PG in proc.
Zharri, Rv. 271262; Sez. 1, Sentenza n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tsemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2