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Ordinanza — n. 27495/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking logical flaws in motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27495/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Pasquale Raschilla inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely factual complaints rather than logical flaws in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific elements of illogicality in the motivation, instead offering a different factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on a different factual evaluation without demonstrating logical flaws in the motivation are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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procedural inadmissibility mere factual complaints proceedings of legality logical flaws in motivation factual assessment motivi di cassazione esame nel merito riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASCHILLA' GIUSEPPE PASQUALE nato a TORINO il 23/09/1971 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che non individuano elementi di illogicità della motivazione, ma si limitano a contrapporre al giudizio del giudice del merito una diversa valutazione delle circostanze del fatto che avrebbero dovuto essere valorizzate all'interno del giudizio di bilanciamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.