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Ordinanza — n. 27494/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for implicit denial of general mitigating circumstances based on sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court denied general mitigating circumstances despite noting the defendant's cooperative behavior, citing the large quantity of seized items as a counterbalancing factor. The court ruled that implicit reasoning derived from the overall sentencing logic is sufficient to justify rejecting such circumstances without an explicit statement.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: The decision to reject general mitigating circumstances is admissible when supported by implicit reasoning derived from the comprehensive content of the judgment's motivation, provided the lower court's logic clearly indicates the necessity of such a decision.

Parole chiave

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implicit reasoning mitigating circumstances sentencing logic general mitigation inadmissible appeal penal sanctions procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 06/02/1957 avverso la sentenza del 01/02/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che, pur non essendovi in sentenza una risposta esplicita alla domanda di concessione delle attenuanti generiche, la motivazione del diniego delle attenuanti si comprende dal passaggio logico della sentenza sul trattamento sanzionatorio, atteso che in esso il giudice del merito, se da un lato evidenzia il comportamento collaborativo dell'imputato, dall'altro si sofferma sulla quantità del materiale sequestrato (33 cartucce); la valorizzazione di questi due elementi (uno favorevole, l'altro sfavorevole), comporta che, in presenza di un reato punito con pena alternativa, il Tribunale abbia ritenuto di infliggere il massimo della pena pecuniaria; in questo contesto deve ritenersi che il giudice abbia implicitamente ritenuto non necessario utilizzare le attenuanti generiche per adeguare ulteriormente al fatto la pena inflitta in concreto, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte che la decisione sul rigetto delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretta da motivazione implicita ricavabile dal contenuto complessivo della motivazione (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023. I) l': POSI T