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Ordinanza — n. 27493/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Bartolomeo Scordo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his criminal liability and sentencing, arguing issues related to intent, recidivism, and the balance of circumstances. The court rejected these grounds because they sought a re-evaluation of facts or lacked the required specificity for a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they introduce a request for re-evaluation of facts or lack the requisite specificity of grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds re-evaluation of facts criminal intent assessment recidivism evaluation recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDO BARTOLOMEO nato a AFRICO il 19/02/1974 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché introducono una richiesta di rivalutazione del fatto (sulla esistenza o meno del dolo del reato) o perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (sul giudizio di maggior capacità criminale cui consegue la valutazione di esistenza della recidiva, su quello di bilanciamento delle circostanze e sul trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.