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Ordinanza — n. 27492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as internal continuity exists in three of five prior judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning contradicted previous rulings by claiming external continuity between facts, while the lower court had already recognized internal continuity in three of the five relevant judgments. The court rejected this claim because the inconsistency alleged did not emerge from the text of the contested order, which correctly distinguished between the specific continuities found in the prior cases.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged contradiction between the lower court's reasoning and prior judgments does not emerge from the text of the contested decision, particularly when the lower court has already established continuity in most of the cited cases.

Parole chiave

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inadmissible appeal internal continuity contradictory reasoning procedural costs Cassa delle ammende continuazione dell'esecuzione esecuzione della pena proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGONA LETTERIO nato a MILAZZO il 17/09/1970 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione con precedenti pronunce del giudice della cognizione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che in tre delle cinque sentenze per cui il ricorrente è stato condannato è stata riconosciuta una continuazione interna tra le varie fattispecie oggetto di quei singoli giudizi, laddove il ricorso è impostato sull'avvenuto riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti delle tre sentenze citate con cui sarebbe asseritamente in contrasto il mancato riconoscimento dell'ulteriore continuazione tra le due ulteriori sentenze citate nell'istanza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 20