Italian court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and contradicting established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's order regarding legal aid and the assessment of remorse, but the court found these arguments constituted mere factual complaints rather than legal issues suitable for a legitimacy review. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds contradicted established jurisprudence on the scope of admissible appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or contradict established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE CARLO nato a PALERMO il 01/07/1956 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di fatto (in punto di valutazione dell'esistenza o meno del requisito del ravvedimento) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (in punto di esistenza di una nullità nella mancata tempestiva decisione sull'istanza di gratuito patrocinio; v. Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 16/12/2020, dep. 2021, Abbas, Rv. 280218; Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023