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Ordinanza — n. 27488/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27488/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27488/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MICHELE nato a MESSINA il 21/02/1960 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Giuseppe Donato, che insiste per l'accogliento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da mere doglianze di fatto (in punto di valutazione dell'esistenza o meno di elementi di prova in ordine alla permanenza del sodalizio criminale anche durante il lungo periodo di detenzione subito dal ricorrente), o affermano vizi di contraddittorietà che non emergono dal provvedimento impugnato (in punto di asserito contrasto con la precedente decisione del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati delle prime quattro sentenze di cui è gravato il ricorrente, atteso che in quel provvedimento si riconosceva l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra fatti commessi tutti prima dell'inizio dell'ultimo periodo ininterrotto di detenzione intramuraria del ricorrente iniziato nel 2005, laddove nella ordinanza impugnata si nega la sussistenza di tale volizione unitaria tra essi ed i fatti commessi dopo la scarcerazione avvenuta nel 2015);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27488/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Donato, che insiste per l'accogliento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da mere doglianze di fatto (in punto di valutazione dell'esistenza o meno di elementi di prova in ordine alla permanenza del sodalizio criminale anche durante il lungo periodo di detenzione subito dal ricorrente), o affermano vizi di contraddittorietà che non emergono dal provvedimento impugnato (in punto di asserito contrasto con la precedente decisione del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati delle prime quattro sentenze di cui è gravato il ricorrente, atteso che in quel provvedimento si riconosceva l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra fatti commessi tutti prima dell'inizio dell'ultimo periodo ininterrotto di detenzione intramuraria del ricorrente iniziato nel 2005, laddove nella ordinanza impugnata si nega la sussistenza di tale volizione unitaria tra essi ed i fatti commessi dopo la scarcerazione avvenuta nel 2015);

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali abbandono del procedimento penale proroga della carcerazione capacità di subire la carcerazione riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA MICHELE nato a MESSINA il 21/02/1960 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Giuseppe Donato, che insiste per l'accogliento del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da mere doglianze di fatto (in punto di valutazione dell'esistenza o meno di elementi di prova in ordine alla permanenza del sodalizio criminale anche durante il lungo periodo di detenzione subito dal ricorrente), o affermano vizi di contraddittorietà che non emergono dal provvedimento impugnato (in punto di asserito contrasto con la precedente decisione del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati delle prime quattro sentenze di cui è gravato il ricorrente, atteso che in quel provvedimento si riconosceva l'esistenza del medesimo disegno criminoso tra fatti commessi tutti prima dell'inizio dell'ultimo periodo ininterrotto di detenzione intramuraria del ricorrente iniziato nel 2005, laddove nella ordinanza impugnata si nega la sussistenza di tale volizione unitaria tra essi ed i fatti commessi dopo la scarcerazione avvenuta nel 2015);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio