Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by the three Passaro brothers inadmissible. The appellants argued that the municipality of residence should be implicitly identified as the municipality of inclusion in the administrative act. The court ruled that these arguments were merely reproductions of criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are merely reproductions of criticisms already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PASSARO GIUSEPPE nato a TEANO il 20/04/1949 PIGNAGRANDE PARIDE nato a TEANO il 07/07/1950 PIGNAGRANDE FRANCO nato a TEANO il 12/08/1980 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, fine pag. 4 ed inizio pag. 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui si ritiene che il Comune in cui rientrare debba essere implicitamente individuato in quello di residenza, pure riportato nel provvedimento amministrativo di cui si chiede la disapplicazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 202