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Ordinanza — n. 27486/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27486/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide specific grounds for challenging the appellate court's decision regarding a precautionary measure and criminal continuity. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as it must address the arguments raised by the lower court rather than merely repeating them.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal precautionary measure criminal continuity procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ELIA nato a MOTTOLA il 03/10/1972 avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sugli argomenti spesi dalla Corte d'appello nel provvedimento impugnato (la esistenza di una misura cautelare in essere, che di per sé presuppone un giudizio di attuale pericolosità formulato da altro giudice; la continuità dell'attività delinquenziale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.