Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding non-punishment exclusion criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required for legitimacy review. The appellant criticized the lower court's evaluation of prior criminal records but failed to address the specific legal basis used to exclude the non-punishment benefit. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet statutory requirements for admissibility at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific grounds; a generic criticism of factual evaluations or a failure to address the specific legal reasoning used to exclude a benefit renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANDREA nato a BARI 11 18/03/1994 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non prendono posizione sull'argomento utilizzato nella sentenza impugnata per escludere la causa di non punibilità, ovvero la mancanza di elementi idonei al riconoscimento del beneficio, e censurano, invece, valutazioni (la esistenza di precedenti penali ostativi) non contenute nel percorso logico del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.