Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27484/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the incidental nature of the kidnapping episode.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised lacked the required specificity under the law. The appellant challenged the lower court's finding that he was only incidentally involved in the kidnapping, but failed to address this specific point in his petition. Consequently, the court ruled that the appeal was legally impermissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, as the appellant must take a clear position on the specific arguments raised in the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal Court of Cassation procedural requirements incidental involvement causa di sequestro favoreggiamento sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLARO MATTIA nato a MILANO il 09/12/1981 avverso l'ordinanza del 24/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso non prende posizione sull'argomento speso nell'ordinanza impugnata della occasionalità dell'episodio di sequestro di persona, in cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto da altri per caso al momento stesso della commissione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2023.