Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded and non-specific challenge to lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a conviction for offenses under Articles 81 and 660 of the Penal Code, arguing violations of law and reasoning flaws. The court found the appeal did not specifically address the lower court's specific reasoning but merely repeated arguments already adequately evaluated, thus seeking a different substantive assessment which is prohibited in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically confront the reasoning of the contested judgment and merely repeats arguments already evaluated, as it seeks a different substantive assessment prohibited in a review proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDO ANSELMO nato a PONTECORVO il 01/04/1967 avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Cassino che lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 e 660 cod. pen.; Rilevato che l'impugnazione non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata per dichiarare la sua responsabilità e, in sostanza, ripropone i medesimi argomenti già adeguatamente valutati - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - dal giudice a quo;
Considerato, quindi, che il ricorrente con il lamentati vizi vorrebbe in realtà pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito, sebbene tale operazione non sia consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.