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Ordinanza — n. 27289/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano because the filing lawyer was not registered on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the lawyer who filed it was not registered on the special bar roll required for higher courts. Although the lower court had convicted the appellant of a fine, the procedural defect in the filing agent's qualification took precedence. The court ruled that formal requirements for legal representation cannot be waived, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A conversion of an appeal into a cassation appeal does not justify disregarding the formal requirement that the filing lawyer be registered on the special bar roll, rendering the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissibility de plano special bar roll cassation appeal unqualified lawyer procedural requirements motivi di cassazione ricorso per cassazione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 613 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 42385 del 17/09/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO VINCENZO nato a MONDRAGONE il 25/05/1959 avverso la sentenza del 05/05/2022 del TRIBUNALE di CASSINO_o_ajaasz-atle-partii; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato Vincenzo Sorrentino alla sola pena di euro ottocentocinquanta di ammenda, è stata proposta, in data 7 luglio 2022, dall' avv. Edmondo Caterino che non risulta iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato infatti che, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'appello presentato al giudice del merito e redatto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 - , Sentenza n.42385 del 17/09/2019, Rv. 277208 — 01);

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 20