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Ordinanza — n. 27284/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged sentencing legality rather than defendant's will or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27284/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the legality of the imposed detention sentence and the lack of reasoning in the first-instance judgment. Since the appeal focused on sentencing severity rather than the defendant's will, legal qualification, or the link between the request and the judgment, it violated the strict admissibility requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain judgments are admissible only for defects regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals challenging the legality of the sentence's severity are inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility plea bargain judgment review sentencing legality challenge defendant's will defect legal qualification error procedural costs award Cassa delle ammende fine porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIZIANO SALVATORE nato a GELA il 08/11/1991 avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIZIANO SALVATORE nato a GELA il 08/11/1991 avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la illegalità della pena detentiva applicata (ma in una situazione di fatto in cui la pena applicata rientrava nei limiti edittali di cui al combinato degli artt. 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, che prevede una pena da 2 a 10 anni di reclusione ridotta di 1/3, talchè la pena base prescelta dalle parti di 2 anni di reclusione rientrava nella forcella edittale) e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo