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Ordinanza — n. 27283/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding distinct criminal facts and legal interests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds for review. The appellant failed to address the specific argument that the two criminal episodes differ materially in facts, conduct, and the legal interest protected. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks the requisite specificity of grounds, particularly when it fails to address distinct material facts and differing legal interests characterizing separate criminal episodes.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal distinct facts legal interest inadmissible appeal procedural costs criminal proceedings individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
art. 337 cod. pen
309 per l'estrema diversità dei fatti materiali che li costituiscono, e della diversità di condotta e bene giuridico che caratterizza l'episodio di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKRAOU MOHAMAD nato il 01/04/1997 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, non avendo affrontato il ricorso l'argomento speso nell'ordinanza impugnata della non assimilabilità dei due episodi di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'estrema diversità dei fatti materiali che li costituiscono, e della diversità di condotta e bene giuridico che caratterizza l'episodio di cui all'art. 337 cod. pen. e reati connessi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.