Court dismisses appeal regarding extinction of crime by new offense, ruling identity of nature applies only to contraventions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a subsequent crime should prevent the extinction of a prior offense under Article 445 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established precedent that the requirement of 'same nature' for blocking extinction applies exclusively to contraventions, not to felonies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445, comma 2, cod. proc. pen.; The requirement that a subsequent offense must share the 'same nature' to prevent the extinction of a prior offense applies solely to contraventions and does not extend to felonies.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLA ETTORE nato a MILANO il 25/08/1958 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui, anche ai fini di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. l'identità dell'indole rileva soltanto per le contravvenzioni (Sez. 1, Sentenza n. 30011 del 05/06/2014, PM in proc.
Carulli, Rv. 260285: l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., è sempre impedita dalla successiva commissione di un delitto nei termini in esso indicati, poichè il requisito della "stessa indole" che deve caratterizzare il nuovo reato al fine di precludere a questo la produzione dell'effetto estintivo in relazione al primo è riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti; conforme Sez. 2, Sentenza n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo