Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the petition rather than a registered defense attorney. Although the defendant's signature was authenticated by a lawyer, the court held that such authentication does not cure the defect required by the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; The appeal for cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court, rendering any personal signature or subsequent authentication by a lawyer irrelevant for admissibility.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMA FLORIN nato il 06/04/1982 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dall'imputato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", a nulla rilevando che la firma dell'imputato apposta in calce al ricorso sia stata autenticata da un difensore (Sez. 3, Sentenza n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475: il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo