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Ordinanza — n. 27280/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appealable grounds regarding sentencing and acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27280/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it raised non-appealable grounds concerning the sentencing amount and the conditions for acquittal. The appellant argued that the lower court failed to evaluate these specific elements, but the statute explicitly excludes such complaints from cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Appeals against judgments under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for defects in the formation of the party's will, prosecutor's consent, or divergent content, while complaints regarding waived grounds, lack of evaluation of acquittal conditions, or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing amount review acquittal conditions grounds Art. 599-bis c.p.p. de plano rejection motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA SKENDER nato il 26/10/1994 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA SKENDER nato il 26/10/1994 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA SKENDER nato il 26/10/1994 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso propone proprio motivi in punto di mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e mancata motivazione sul quantum della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil4in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 20