Italian court dismisses appeal claiming contradictory reasoning regarding revocation start date under Art. 173 c.p.s.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged contradiction between the revocation clause and the start date does not exist in the text. The court reasoned that the possibility of immediate revocation was introduced to align the penal execution system with principles of proportionality and individualization. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.s.; Art. 360 c.p.p.: The court holds that an alleged contradiction between the statutory provision allowing immediate revocation and the specific date of revocation is not manifestly unfounded, as the legislative intent supports intermediate violations warranting immediate action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SIMONETTA nata a ODERZO il 01/09/1970 avverso l'ordinanza del 09/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, non essendo in contrasto tra loro la statuizione che ritiene sufficientemente importante la violazione tale da giustificare la revoca della misura alternativa con quella che fissa la decorrenza della revoca alla data di commissione della violazione, perché la possibilità della revoca ex nunc è stata introdotta nell'ordinamento, a seguito della sentenza della corte Cost. n. 29 ottobre 1987, n. 343, per adeguare il sistema dell'esecuzione penale ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena e dare rilievo alle violazioni intermedie "tra i casi estremi del comportamento fin dall'inizio inosservante - che conduce a non dare rilievo ad un carico coercitivo rimasto privo di concreta incidenza sul condannato - ed, all'opposto, del comportamento scrupolosamente osservante fin quasi al termine della misura, cui segue la commissione di un fatto comportante la revoca" (v. sentenza n. 343 citata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo