Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27278/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless complaints, ruling facts are merely alternative readings without legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27278/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Varsalona Carlo, argued that the lower court's factual findings were incorrect and lacked good faith. The court rejected these claims as mere complaints proposing alternative readings of the established procedural records without substantive legal basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: Appeals based solely on groundless complaints proposing alternative factual readings are inadmissible as they lack merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal groundless complaints alternative factual reading procedural costs Cassa delle ammende eccezione di buona fede prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria valutazione della credibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARSALONA CARLO nato a CATANIA il 29/11/1961 avverso la sentenza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali (in particolare, nella parte in cui si rileggono le circostanze di fatto per sostenere la buona fede dell'interessato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.