Italian court dismisses appeal as groundless complaints with no legal merit or new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Tasca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments to be mere complaints regarding factual interpretations and hermeneutic data contradicting the law, rather than valid legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because it offered no new evidence or legally sound reasoning to overturn the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or alternative readings of existing records without new evidence or legal merit are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCA DOMENICO nato a MELENDUGNO il 06/01/1960 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali (in particolare, nella parte in cui si paragona la motivazione del giudice della cognizione in punto di aumento di pena con quella del giudice dell'esecuzione) e che prospettano dati ermeneutici in contrasto con il dato normativo (in particolare, nella parte in cui si sostiene che l'aver applicato un aumento di sei mesi abbia comportato un surrettizio cumulo materiale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202