Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges lack of reasoning instead of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea-bargain sentence solely on the ground of insufficient reasoning, whereas the law permits cassation appeals only for specific defects like legal misclassification or penalty illegality. The court rejected the appeal because the cited lack of motivation does not fall within the narrow statutory exceptions allowing a direct appeal to the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if it is based solely on the lack of reasoning, as it must be limited to specific statutory grounds such as legal misclassification or penalty illegality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAGHNCH SALEM nato il 14/03/1977 avverso la sentenza del 26/05/2021 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 202