Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints rather than legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that alternative measures failed due to issues on a detoxification path, while the lower court viewed them as incomplete failures. The court rejected this because the appeal contained only factual grievances proposing an alternative reading of proceedings, which are not permitted in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints proposing an alternative reading of the proceedings, as they do not raise legal issues suitable for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO DAMIANO nato a BITONTO il 24/06/1995 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali (in particolare, sulla circostanza che le violazioni siano intervenute su un percorso disintossicante che doveva ritenersi essere in fieri sia pure con delle criticità, come sostiene il ricorso, o siano rappresentative del completo fallimento della misura alternativa, come sostiene, invece, l'ordinanza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023