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Ordinanza — n. 27274/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution grounds under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a non-prosecution ground under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court's reasoning was deemed too general. The court rejected the appeal because the grounds raised lacked the required specificity regarding the concrete facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds for appeal are not specific to the case, as general arguments without reference to concrete facts fail to meet the statutory requirement for admissibility.

Parole chiave

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non-prosecution grounds Article 131-bis Penal Code lack of specificity inadmissible appeal concrete facts requirement cosa generica entità del torto morale motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEF YASSINE nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (la deduzione sulla mancata concessione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. è articolata in termini generali e senza alcun riferimento al caso concreto, laddove la motivazione del giudice di appello si spendeva nello spiegare perché per le caratteristiche del caso concreto non fosse possibile riconoscere la causa di non punibilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.