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Ordinanza — n. 27272/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar association registration for the attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27272/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the representing attorney was not registered in the special bar association roll. The applicant, Ghenna3 Khalid, challenged a peace judge's ruling, but the attorney, Massimiliano Pergetti, failed to meet the mandatory signature requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by an attorney registered in the special bar association roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar association roll mandatory attorney signature de plano dismissal procedural costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico divieto di rappresentanza dell'avvocato ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHENNA3 KHALID nato 11 17/02/1997 avverso la sentenza del 15/06/2022 del GIUDICE DI PACE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv. Massimiliano Pergetti del Foro di Reggio Emilia, da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023