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Ordinanza — n. 27270/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Gualano's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and rejected with sound legal reasoning by the lower court. Consequently, the appeal failed because it offered no new grounds to overturn the final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its motives are merely reproductive of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissible appeal merits already decided Cassation procedure procedural costs reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO LUIGI nato a SAN SEVERO il 17/08/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare, a pag. 2 della ordinanza, il considerato sulla notevole differenza di tempo e di luogo delle circostanze in cui sono avvenuti i vari reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.