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Ordinanza — n. 27269/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to contesting motivation quantity without concrete case reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing amount under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which strictly limits appeals to specific grounds like legal qualification or penalty illegality. The court rejected the appeal because the appellant contested the quantity of reasoning without referencing the concrete case facts, violating the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific grounds; appeals contesting the quantity of reasoning without concrete case reference are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds quantity of reasoning concrete case reference Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO GIUSEPPE nato a CATANIA il 05/10/1999 avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta il quantum della motivazione, peraltro senza alcun riferimento al caso concreto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023