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Ordinanza — n. 27268/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected lower court criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Iaboni's appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of criticisms already adequately examined and rejected with correct legal reasoning by the trial judge. Consequently, the appeal failed because it offered no new grounds to overturn the lower court's decisions regarding health conditions and institutional assistance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs judicial review standard inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IABONI LUIGI nato a FROSINONE il 26/07/1964 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. S.ORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3 della ordinanza sulle condizioni di salute del ricorrente e pag. 4 sulla possibilità di essere assistito in istituto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.