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Ordinanza — n. 27266/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaint regarding 'inexperienced person' classification of adult daughter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his adult daughter, who hid a weapon in laundry, should be considered 'inexperienced' under the law, but the lower court based its decision on a different factual finding regarding the danger to minors. The court ruled that determining whether an adult is 'inexperienced' is a matter of fact evaluation, not a legal qualification subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110; The court cannot review factual determinations regarding whether a specific individual constitutes an 'inexperienced person' in the context of firearm custody violations.

Parole chiave

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omessa custodia armi persona imperita ricorso inammissibile doglianze in fatto Corte di Cassazione messa in pericolo del figlio responsabilità penale dei minori mantenimento del figlio maggiorenne

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110
Angelo Cutolo che argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso, insistendo sulla natura giuridica, e non meramente fattuale, dell'argomento proposto nel ricorso; Ritenuto che: - la norma dell'art. 20-bis, comma 2, I.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO RAFFAELE nato a SANT'ANASTASIA il 22/05/1966 avverso la sentenza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Letta la memoria dell'avv. Angelo Cutolo che argomenta sulle ragioni dell'ammissibilità del ricorso, insistendo sulla natura giuridica, e non meramente fattuale, dell'argomento proposto nel ricorso; Ritenuto che: - la norma dell'art. 20-bis, comma 2, I. 18 arile 1975, n. 110, sanziona l'omessa custodia di armi non solo quando ne deriva il pericolo che se ne possano impossessare minori, incapaci o tossicodipendenti, ma anche quando possano impossessarsene "persone imperite nel maneggio"; - il giudice del merito si è soffermato in sentenza su cosa debba intendersi per persona "imperita" ed ha ritenuto che la valutazione debba essere fatta caso per caso (pag. 1 della sentenza nella parte finale); - il ricorso osserva che la figlia del ricorrente, che si è impossessata agevolmente dell'arma (nascondendola in una cesta di biancheria), è una persona maggiorenne e che nessun soggetto appartenente alle categorie particolarmente protette di cui alla norma frequentava l'abitazione, ma sul punto il ricorso è inconferente con la sentenza, perché il giudice del merito non ha ritenuto responsabile l'imputato del reato a lui ascritto per il pericolo che l'arma finisse ad una persona minorenne, ma per il pericolo che la stessa finisse ad una persona "imperita"; - pertanto, la questione oggetto del presente ricorso è se la figlia maggiorenne dell'imputato possa o meno essere considerata una "persona imperita nel maneggio", che, però, è una questione in fatto, e non attiene alla qualificazione giuridica; - ne consegue che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; -

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso