Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contains mere factual complaints rather than legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's findings regarding intercepted phone calls and the quantity of incendiary materials used. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints proposing an alternative reading of the record rather than raising admissible legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or alternative interpretations of the lower court's findings without raising distinct legal questions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ENRICO nato a NAPOLI il 08/12/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che propongono una lettura alternativa delle risultanze processuali (in particolare, del contenuto di intercettazioni telefoniche e delle frasi dette in esse dall'imputato e della esistenza o meno della prova della tipologia e quantità di materiale incendiario lanciato in occasione dell'episodio oggetto della conversazione intercettata) rispetto a quelle cui è pervenuto il giudice di appello alle pagine 24 e 25 della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 20