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Ordinanza — n. 27264/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special bar association registration for the filing attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the filing attorney was not registered in the special bar association roll. The appellant, Nadi Ahmed Gamil Ahmed, submitted the request through Avv. Giuliana Cantarella, who failed to meet the mandatory registration requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be filed by attorneys registered in the special bar association roll; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special bar association roll inadmissible appeal de plano dismissal Code of Criminal Procedure mandatory attorney registration motivi di cassazione cancellazione dall'albo avvocati allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADI AHMED GAMIL AHMED nato il 05/07/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv. Giuliana Cantarella del Foro di Milano, da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritta a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.