Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27263/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27263/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Evacuio Michele, challenged a lower court order regarding criminal prosecution timelines, arguing for essential programming of subsequent crimes. The court rejected these claims because they were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and dismissed with correct legal reasoning by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of criticisms already adequately examined and rejected with correct legal arguments by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive appeal grounds merits court review inadmissibility declaration procedural costs award criminal prosecution timeline permesso di promuovere un procedimento penale reiterazione di reati penali punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVACUO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/10/1976 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 della ordinanza, ultimi quattro capoversi, sulla inesistenza degli indici di una programmazione essenziale dei reati successivi già al momento della prima volizione criminale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.